A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019
è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta, IVA, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.